Art. 1

In vigore dal 26 giu 1987
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto l'art. 7, settimo ed ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul "Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1985 e concernente il nuovo regolamento sulle modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonché le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986 e concernente snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali; Considerata l'opportunità di modificare il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, anche per adeguarne talune disposizioni a quelle recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986, registro n. 8, foglio n. 326, con il quale all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, sono state, tra l'altro, delegate le funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Decreta: Al sistema del corso-concorso di ammissione agli impieghi civili dello Stato previsto dall'art. 7, settimo e ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e richiamato dall'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, con le seguenti modificazioni. . I punti 4) e 5) del secondo comma dell' (Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi) sono così sostituiti: "4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, consistente nella trattazione sintetica da parte del candidato di tre argomenti scelti ciascuno in ogni gruppo di quesiti proposti, e per l'ammissione al colloquio; 5) criteri per lo svolgimento del colloquio, comprendente anche la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando, e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta". Allo stesso è aggiunto il seguente terzo comma: "Rimangono ferme le norme vigenti anche relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-04-08;227#art-1

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