Art. 5
In vigore dal 26 giu 1987
Il secondo comma dell'art. 14 (Norme di comportamento) è così sostituito:
"Con lo stesso regolamento sono altresì determinate le eventuali sanzioni disciplinari e le modalità della loro irrogazione, nonché i casi in cui il comitato direttivo, su proposta del direttore della Scuola, può dichiarare l'espulsione dal corso per gravissimi motivi o per persistente scarso profitto.
In attesa dell'emanazione del regolamento suddetto, le assenze effettuate durante la frequenza del corso sono disciplinate dai seguenti commi.
Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro quindici giorni dall'inizio del corso, saranno esclusi dal corso stesso.
Le assenze per motivi di salute, anche per un solo giorno, dovranno essere giustificate con certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale.
Ogni assenza giustificata da motivi diversi dalla malattia comporterà la riduzione giornaliera della borsa di studio, calcolata in un trentesimo dell'importo mensile, salvo casi assolutamente eccezionali che saranno singolarmente valutati dal comitato direttivo. L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo, può determinare l'esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola, su conforme parere del comitato direttivo.
L'allievo che interrompe la frequenza del corso per motivi personali o che non accetti la nomina alla fine del corso o che non assuma servizio presso l'amministrazione di destinazione o che in quest'ultima non rimanga per un periodo non inferiore ad un anno è tenuto a rimborsare gli importi della borsa di studio percepiti durante il corso".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-04-08;227#art-5