Art. 7

In vigore dal 25 giu 1946
Alle spese per il funzionamento del Comitato carboni e dell' Ufficio carboni del Ministero dell'industria e commercio, nonché del servizio carboni degli uffici provinciali dell'industria e commercio, si provvede con il gettito di uno speciale contributo, al quale sono tenuti gli assegnatari del carbone stesso. Il contributo predetto è fissato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi. Esso non è dovuto per il carbone assegnato per l'esclusivo servizio delle Ferrovie dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo