Art. 7
7 / 12In vigore dal 25 giu 1946
Alle spese per il funzionamento del Comitato carboni e dell' Ufficio carboni del Ministero dell'industria e commercio, nonché del servizio carboni degli uffici provinciali dell'industria e commercio, si provvede con il gettito di uno speciale contributo, al quale sono tenuti gli assegnatari del carbone stesso.
Il contributo predetto è fissato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.
Esso non è dovuto per il carbone assegnato per l'esclusivo servizio delle Ferrovie dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-7