Art. 8
In vigore dal 25 giu 1946
Il contributo di cui all'articolo precedente e riscosso dalle agenzie marittime delle Ferrovie dello Stato all'atto della consegna dei combustibili fossili nei porti, se trattasi di carbone importato o proveniente dalla Sardegna. Negli altri casi a tale riscossione provvedono gli uffici provinciali del commercio e dell'industria all'atto del rilascio dei buoni di assegnazione.
Le somme riscosse, sia dalle agenzie marittime che dagli uffici provinciali sono versate sul conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, e saranno da questa iscritte in apposita contabilità speciale, da istituire con intestazione al Ministero dell'industria e commercio Comitato carboni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-8