Art. 3
In vigore dal 25 giu 1946
È istituita presso il Comitato carboni, una segreteria generale, con uffici dipendenti nel numero strettamente necessario per funzionamento dei Comitato stesso.
Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra persone particolarmente competenti in materia di conbustibili solidi.
Se alla carica è preposta persona estranea all'Amministrazione dello Stato, l'incarico è dato con le modalità ed il trattamento dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni. Se è conferita ad un dipendente da Amministrazione statale diversa da quella dell'industria e commercio questi si intende destinato nella posizione di comando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-3