Art. 4

In vigore dal 25 giu 1946
Al funzionamento dei servizi del Comitato si provvede: 1) con personale di ruolo, che il presidente del Comitato ha facoltà di richiedere al Ministero dell'industria e commercio ed eventualmente ad altre Amministrazioni statali, nel numero massimo di cinque unità di gruppo A o B di cui uno del grado sesto, assegnato nella posizione di comando; 2) con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperto in materia di combustibili solidi, nel numero massimo di due unità, il quale sarà assunto col trattamento e alle condizioni di cui al citato art. 57, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni; 3) con personale avventizio da assegnare con le modalità del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, il quale sarà assunto con il trattamento stabilito dal decreto stesso, e successive modificazioni, nel numero che verrà determinato di intesa col Ministero del tesori .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-4

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