Art. 1

In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPI DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e l'istituzione di un Ufficio centrale carboni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari esteri, per il tesoro e per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il Comitato tecnico consultivo denominato "Comitato carboni" previsto dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652: 1) dà parere sui criteri da seguire per la formazione dei piani che spetta al Ministero dell'industria e commercio di stabilire per ciò che concerne l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei carboni fossili stessi, dei loro agglomerati e del coke; 2) predispone gli elementi per la compilazione dei piani stessi e ne forma il progetto; 3) elabora i piani riguardanti la disciplina della produzione, assegnazione e distribuzione dei combustibili fossili nazionali, della legna e dei sottoprodotti di lavorazioni agricole e industriali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo