Art. 1
In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPI DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e l'istituzione di un Ufficio centrale carboni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari esteri, per il tesoro e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il Comitato tecnico consultivo denominato "Comitato carboni" previsto dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652:
1) dà parere sui criteri da seguire per la formazione dei piani che spetta al Ministero dell'industria e commercio di stabilire per ciò che concerne l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei carboni fossili stessi, dei loro agglomerati e del coke;
2) predispone gli elementi per la compilazione dei piani stessi e ne forma il progetto;
3) elabora i piani riguardanti la disciplina della produzione, assegnazione e distribuzione dei combustibili fossili nazionali, della legna e dei sottoprodotti di lavorazioni agricole e industriali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;471#art-1