Art. 2
In vigore dal 24 apr 1946
Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente è tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti:
1) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
2) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
3) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria;
4) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità;
5) assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive di essa, nonché delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
6) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
7) trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia, e superstiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;142#art-2