Art. 7
In vigore dal 24 apr 1946
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nelle provincie soggette al Governo Militare Alleato, le disposizioni del presente decreto avranno effetto con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno in cui vi sia reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno del ritorno delle provincie stesse all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - GRONCHI - GULLO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 113. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;142#art-7