Art. 5

In vigore dal 24 apr 1946
Nelle provincie contemplate dal precedente e per i settori dell'attività produttiva per i quali, secondo le disposizioni in atto alla data della liberazione dalla occupazione tedesca, i lavoratori erano dispensati da ogni contribuzione per la previdenza sociale, i contributi per le forme di previdenza e di assistenza, di cui al precedente , che non siano stati, comunque, versati nel periodo compreso fra il 1° agosto 1945 e la data di inizio del primo periodo di paga successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto sono corrisposti dal datore di lavoro, senza diritto a rivalsa per la parte che sarebbe dovuta essere di pertinenza del lavoratore. Le quote di contributo eventualmente trattenute nel periodo predetto a carico dei lavoratori non sono ripetibili. L'accertamento, e la riscossione dei contributi nel periodo predetto saranno effettuati con le norme attualmente in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;142#art-5

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