Art. 6

In vigore dal 24 apr 1946
Il datore di lavoro che trattiene sulle retribuzioni del propri dipendenti o si fa, comunque, rimborsare dai dipendenti stessi le quote dei contributi dovuti per le forme di previdenza indicate nell' che, secondo le disposizioni del presente decreto, devono essere corrisposte senza diritto a rivalsa, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;142#art-6

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