Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 apr 1946
Le forme di previdenza e di assistenza, per le quali il datore di lavoro a norma dell'articolo precedente è tenuto alla corresponsione senza diritto a rivalsa delle quote di contributo di spettanza dei lavoratori, sono le seguenti: 1) assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; 2) assicurazione obbligatoria per la tubercolosi; 3) assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria; 4) assicurazione obbligatoria per la nuzialità e natalità; 5) assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive di essa, nonché delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; 6) assicurazione obbligatoria per le malattie nell'industria, nell'agricoltura, nel commercio e nel credito, assicurazione e servizi tributari appaltati; 7) trattamenti di previdenza sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia, e superstiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-02;142#art-2