Art. 5
In vigore dal 23 nov 1945
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere agli enti od istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'importo complessivo di 3500 milioni, per i finanziamenti da concedersi per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti, di cui al presente decreto. Tale garanzia sarà concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese già sostenute e dei preventivi delle spese da sostenere, predisposti dagli enti ricuperatori, dai cantieri o stabilimenti ed approvati dal Ministero della marina previa deduzione del compenso di riparazione previsto dall' del presente decreto.
I finanziamenti di cui al precedente comma sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina, previo parere del Comitato previsto nell' del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.
I detti finanziamenti avranno durata non eccedente i cinque anni e il contributo nel pagamento degli interessi sarà corrisposto in misura non eccedente il 3 per cento annuo, per un periodo non maggiore di quattro anni per ogni operazione.
Il contributo d'interesse è corrisposto nei limiti previsti dal presente articolo anche ai proprietari ammessi al beneficio del compenso di riparazione che provvedano con mezzi finanziari propri, in tutto od in parte, alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati. Detto contributo sarà pagato, con decorrenza dalla data d'entrata in esercizio delle navi o galleggianti, a rate semestrali posticipate e sarà calcolato per il primo anno sulla base delle spese sostenute dai proprietari e controllate dal Ministero della marina, e per i tre anni successivi sulla base di tale ammontare ridotto ogni anno del 25 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-5