Art. 6
In vigore dal 23 nov 1945
Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi o galleggianti al cui ricupero e rimessa in efficienza è destinato il finanziamento stesso.
Alla pubblicità dell'ipoteca si procede senza alcuna spesa, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione.
Qualora la nave o galleggiante sia stato cancellato dalla matricola o registro d'iscrizione dovrà essere ripristinata la preesistente iscrizione.
Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature; costruiti o in costruzione, da installare sulla nave o galleggiante di cui sopra.
Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi; esso è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di derivanti dai privilegi o pegni preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.
Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui, all'art. 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi e di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.
L'ipoteca ed il privilegio s'intendono costituiti anche favore dello Stato, per gli effetti di cui all' del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-6