Art. 2

In vigore dal 14 set 1948
Il compenso di riparazione di cui al precedente , la cui liquidazione sarà effettuata dopo l'entrata in esercizio delle navi e dei galleggianti sinistrati, è costituito dalle quote sotto indicate ed è corrisposto nella misura risultante dalle tabelle allegate al presente decreto firmate dal Ministro per la marina: a) quota concorso speso di ricupero che non è corrisposto ove le navi e i galleggianti, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, siano rimasti a galla dopo il sinistro (tabella A); b) quota concorso spese di riparazione scafo, allestimento e relativi macchinari ausiliari - (tabella B); c)quota concorso spese di ripristino corredi, dotazioni e pezzi di rispetto (tabella C); d) quota concorso spese di riparazione apparato motore e macchinari ausiliari dell'apparato motore (tabella D). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N. 1151. Per le navi o galleggianti di cui al terzo comma del precedente , le quote del compenso di riparazione saranno ridotte, in relazione ai minori costi, dell'epoca, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro. L'ammontare del compenso complessivo previsto dal presente articolo non potrà in alcun caso superare il 40 per cento delle spese effettuate per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati. A tale fine il Ministero della marina avrà facoltà di esaminare tutti i documenti di spesa, in contraddittorio con le imprese, i cantieri e gli stabilimenti che hanno provveduto al ricupero ed alla rimessa in efficienza delle nevi e galleggianti stessi. Le controversie, eventualmente insorte con gli interessati, saranno definite secondo le norme di cui al quarto comma dell' del presente decreto. Il compenso di riparazione può essere ricuperato, in tutto od in parte, dallo Stato entro anni dall'entrata in vigore del presente, decreto. L'esercizio di tale facoltà, che sarà regolato da norme da emanarsi dal Ministero della marina di concerto con quello del tesoro, è subordinato all'accertamento dei benefici che il corso dei noli ed il conseguente valore delle navi o dei galleggianti nel mercato internazionale assicureranno a coloro che li hanno ricuperati e rimessi in efficienza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-2

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