Art. 1
In vigore dal 14 set 1948
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245, e successive modificazioni, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive modificazioni, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successiva modificazione, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o galleggianti di qualsiasi altro tipo o tonnellaggio (escluse le navi da diporto) è concesso, qualora le spese di ripristino, calcolate al momento del recupero, risultino superiori all'85 per cento dell'indennità di perdita, a qualsiasi titolo conseguibile, un compenso di riparazione nonché un contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, con la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall' del presente decreto, da Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio.
I lavori di rimessa in efficienza debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1947.
I suddetti benefici sono estesi anche alle navi o galleggianti dei quali il ricupero oppure la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 ovvero siano stati iniziati dopo tale data ed ultimati o tuttora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Dalla concessione dei benefici di cui al presente articolo sono esclusi i proprietari delle navi e galleggianti requisiti, danneggiati e rimessi in piena e completa efficienza ai termini dell'art. 47 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
I proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dal presente decreto, devono farne dichiarazione scritta entro sei mesi dalla entrata in vigore di esso al Ministero della marina, impegnandosi ad iniziare i lavori di ricupero e riparazione entro i tre mesi successivi alla dichiarazione. Scaduto infruttuosamente detto termine il Ministero potrà provvedere altrimenti alla utilizzazione del relitto, sul quale il proprietario perderà ogni eventuale diritto di rivendicazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1151 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, stabilito dal secondo comma dell'art. 1 del decreto stesso, scade il 31 dicembre 1948, qualora alla data del 31 dicembre 1947 siano state ultimate le operazioni di ricupero ed abbiano gia' avuto inizio i lavori di rimessa in efficienza.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-1