Art. 4
In vigore dal 19 set 1950
I proprietari i quali,..., intendano riacquistare la proprietà dei relitti delle navi o galleggianti che, già requisiti per uso temporaneo, sono stati successivamente requisiti per acquisto, a termini dell' del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601; e dell' del Regio, decreto 2 febbraio 1943, n. 127, dovranno corrispondere una somma pari al 15 per cento dell'ammontare dell'indennità ad essi spettante a termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154, e rimborsare le spese per ricupero e per riparazioni, eventualmente sostenute dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennità di perdita o di averla a carico dell'Amministrazione, spettante ai proprietari delle navi o galleggianti, non potrà superare per qualsiasi titolo di spesa o perdite subite, l'85 per cento del valore della nave o del galleggiante alla data del sinistro, valore da determinarsi dal Ministero della marina, secondo le norme di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1154.
Le spese per i lavori di ricupero e di riparazione sostenute dal Ministero della marina non potranno perciò superare tale valore.
Qualora le spese abbiano superato il valore predetto, l'Amministrazione ha diritto al rimborso della maggior somma erogata. Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote b) e c) del compenso di requisizione parte A), per il periodo nel quale la nave sinistrata è rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave. Nel caso in cui i proprietari si avvalgano dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennità di perdita o di avaria, pari all'85% del valore della nave alla data del sinistro, e del compenso di riparazione non potrà in alcun caso superare il costo di ricostruzione. Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di ritrasferimento della proprietà di navi abbandonate allo Stato
Le controversie eventualmente insorte sulla necessità ed entità dei lavori e sui costi relativi sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante dell'armatore e da un terzo arbitro nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale competente.
L'arbitrato del Collegio è disciplinato dalle norme del titolo VIII, libro IV, del Codice di procedura civile.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi noleggiate dalle Amministrazioni dello Stato, nel caso che le Amministrazioni stesse si siano avvalse delle facoltà previste dall' del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ed a quelle assicurate contro i rischi di guerra di cui alla legge 3 aprile 1941, n. 499, perla parte ad esse applicabile: in tal caso va preso per base il valore assicurato in polizza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-4