Art. 2
In vigore dal 26 set 1945
Il secondo comma dell' del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, è sostituito dal seguente:
«Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;570#art-2