Art. 2

In vigore dal 26 set 1945
Il secondo comma dell' del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, è sostituito dal seguente: «Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra».
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Art. 2 Modificazioni all'ordinamento del notariato e concessione di nuovi termini per la revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili e per la convocazione dei Collegi e Consigli notarili. — Testo vigente | Portale Normativo