Art. 5
In vigore dal 26 set 1945
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalle data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Togliatti - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 68. - Frasca
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;570#art-5