Art. 3

In vigore dal 26 set 1945
Sono riammessi di diritto ad esercitare temporaneamente nella sede già ad essi assegnata a norma degli del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, i notai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano cessati dall'esercizio nella serie stessa per effetto della revoca di diritto della relativa autorizzazione, ma non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria. In deroga alla disposizione dell'art. 58, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono validi ad ogni effetto gli atti ricevuti dai notai anzidetti dopo la cessazione dall'esercizio temporaneo fino alla data, di entrata in vigore del presente decreto.
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