Art. 1

In vigore dal 26 set 1945
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni; Visti il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Fino a quando non sia altrimenti disposto, tutte le pubblicazioni, che secondo la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e successive modificazioni, debbono farsi bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, possono essere eseguite ad ogni effetto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e può omettersi la inserzione nel bollettino quando è prescritta tale formalità insieme alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;570#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni all'ordinamento del notariato e concessione di nuovi termini per la revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili e per la convocazione dei Collegi e Consigli notarili. — Testo vigente | Portale Normativo