Art. 1
1 / 5In vigore dal 26 set 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni;
Visti il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
Fino a quando non sia altrimenti disposto, tutte le pubblicazioni, che secondo la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e successive modificazioni, debbono farsi bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, possono essere eseguite ad ogni effetto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e può omettersi la inserzione nel bollettino quando è prescritta tale formalità insieme alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;570#art-1