Art. 2

Art. 2

2 / 5
In vigore dal 26 set 1945
Il secondo comma dell' del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, è sostituito dal seguente: «Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, al termine di sei mesi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;570#art-2