Art. 7

In vigore dal 11 mar 1945
Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo non sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell', la Commissione prevista, dal primo comma dell'articolo stesso rende nota la disponibilità dell'autoveicolo, mediante pubblicazione delle relative caratteristiche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza, che il proprietario si sia presentato, la Commissione provvede ad alienare l'autoveicolo all'asta pubblica a mezzo di ufficiale giudiziario e a depositare il ricavato, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. Unitamente al ricavato dalla vendita viene depositata, l'indennità liquidata a norma dell'. La Cassa depositi.e prestiti consegna le somme depositate all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente. Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma di questo articolo si applicano anche nel caso in cui, scaduto il termine di requisizione, venga disposto che l'autoveicolo sia riconsegnato al proprietario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-7

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