Art. 5
In vigore dal 7 feb 1951
Entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento con cui viene liquidata l'indennità, il proprietario può proporre ricorso ai Comitati giurisdizionali previsti dagli articoli 77 e 78 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385.
Per la trattazione dei ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e del regolamento approvato con il decreto 21 giugno 1941, n. 688.
Note all'articolo
- La L. 9 gennaio 1951, n. 10 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del presente decreto", in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennita'."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-5