Art. 6

In vigore dal 11 mar 1945
Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell', nell'ordine previsto dall'art. 42 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, viene omessa l'indicazione prescritta dal n. 4 dell'articolo medesimo, e la notifica di tale ordine è fatta all'ufficio di segreteria del Comune dove la Commissione ha sede. La Commissione, non appena determinata l'indennità, ne dà annuncio nella Gazzetta Ufficiale del Regno, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. Tale annuncio vale, a tutti gli effetti, come notificazione all'interessato. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione ordina il deposito della somma liquidata, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. La Cassa depositi e prestiti consegna la somma depositata all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui la requisizione in uso venga convertita in proprietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-6

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