Art. 2
In vigore dal 11 mar 1945
Presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile viene istituita una Commissione composta del direttore dell'ispettorato medesimo, del locale conservatore del pubblico registro automobilistico e del locale intendente di finanza. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione designato dal direttore dell'Ispettorato medesimo.
La Commissione procede a tutti gli accertamenti necessari per ritrovare il proprietario dell'autoveicolo.
Se l'autoveicolo risulta appartenente alle Amministrazioni dello Stato, ai Comuni, alle Provincie o a taluno degli enti o delle persone indicate nell' del testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, modificato dall' della legge 24 marzo 1942, n. 479, la Commissione ne cura l'immediata riconsegna; in caso diverso, comunica la disponibilità, dell'autoveicolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ordinare che l'autoveicolo sia requisito, indicando la destinazione da darsi ad esso.
La requisizione è effettuata dalla Commissione, osservando, in quanto applicabili, le norme degli articoli 41 e seguenti del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-2