Art. 3
In vigore dal 7 feb 1951
L'indennità dovuta al proprietario per l'uso e l'eventuale deterioramento dell'autoveicolo è liquidata secondo i criteri stabiliti dal testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, e successive modificazioni.
La liquidazione è fatta dalla Commissione prevista dal primo comma dell'.
Note all'articolo
- La L. 9 gennaio 1951, n. 10 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 del presente decreto", in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennita'."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-01;46#art-3