Art. 7
Facilitazioni.
In vigore dal 21 feb 1945
Sono esonerate dal contributo annuo obbligatorio previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207:
le sedi dei dopolavoro delle amministrazioni statali, degli Enti locali e degli Enti pubblici,
le sedi dell'Associazione nazionale combattenti,
le sedi dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.
Nel caso che le associazioni anzidette vogliano fruire del servizio di radioaudizione circolare, dovranno munirsi della ordinaria licenza di abbonamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-21;458#art-7