Art. 4
Ripartizione dei canoni degli impianti centralizzati.
In vigore dal 21 feb 1945
L' della legge 26 marzo 1942, n. 406, è abrogato.
L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusione circolare, per la riscossione dei canoni di cui all'articolo precedente, rilascerà ad ogni utente titolare dell'abbonamento centralizzato una licenza speciale di comprensiva del canone ordinario di L. 162 e di tante volte L. 50 quanti sono gli altoparlanti.
Per i versamenti, da eseguire a cura del concessionario, delle quote relative all'abbonamento ordinario del titolare dell'impianto centralizzato, restano ferme le norme di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-21;458#art-4