Art. 6
Esenzioni.
In vigore dal 21 feb 1945
Sono abrogati gli del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.
È abrogata altresì la legge 22 marzo 1943, n. 502.
Resta in vigore l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, a favore delle scuole pubbliche, degli Enti scolastici e degli Istituti di cultura dipendenti dai Comuni del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-21;458#art-6