Art. 3

Impianti centralizzati siti in quartieri e villaggi popolari.

In vigore dal 21 feb 1945
Le facilitazioni previste dall' della legge 26 marzo 1942, n. 406, per gli istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, sono revocate. L'importo ridotto dell'abbonamento speciale previsto per impianti radioriceventi centralizzati siti in particolari quartieri ed edifici, è fissato, in ragione di anno solare, nella misura di L. 50 per altoparlante. I dati mensili sono stabiliti in L. 4. L'abbonamento ordinario per l'apparecchio centrale ricevente è fissato nella misura ordinaria di L. 162 all'anno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-21;458#art-3

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Impianti centralizzati siti in quartieri e villaggi popolari. (Art. 3 Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari.) — Testo vigente | Portale Normativo