Art. 2

Audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico.

In vigore dal 21 feb 1945
Il secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente: «Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la Società concessionaria».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-21;458#art-2

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