Art. 6

In vigore dal 7 feb 1945
Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 24 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di lire dieci per gli atti soggetti a registrazione e di lire quattro, per gli altri atti. La metà di tale diritto deve essere versata dal notaio alla Cassa nazionale del notariato. Cessa di avere effetto la disposizione che fa obbligo al notaio di versare una quota del diritto stesso all'Archivio notarile distrettuale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-6

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Art. 6 Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili. — Testo vigente | Portale Normativo