Art. 1
In vigore dal 7 feb 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista le legge 7 aprile 1921, n. 349;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138;
Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, n. 2384;
Visto R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 255;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-1