Art. 2
In vigore dal 1 giu 1948
L'onorario per ogni copia esecutiva, di cui all'art. 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è il quinto di quello dovuto per l'originale e non può essere inferiore a lire venti nè superiore a lire cinquecento.
L'onorario per ogni altra copia, di cui all'art. 15 della stessa tariffa, e successive modificazioni, è il sesto di quello dovuto per l'originale e non può essere inferiore a lire venti nè superiore a lire quattrocento. Esso è di lire venti per le copie degli atti di valore indeterminato.
Per le copie ad uso dell'Ufficio del registro l'onorario è di lire dieci.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 7, commi 1, 2 e 3) che "Il limite massimo dell'onorario di copia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, e' elevato a L. 1500 per le copie in forma esecutiva e a L. 1000 per le altre copie. L'onorario di copia non puo' in ogni caso essere inferiore a L. 80. Per le copie degli atti di valore indeterminabile l'onorario e' di L. 80 e per le copie ad uso dell'Ufficio del registro e' di L. 25".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-2