Art. 4

In vigore dal 7 feb 1945
Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di costituzione di privilegi sugli autoveicoli, e di trasferimento o di rinnovazione dei privilegi stessi, sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata, è dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore di cui all' del presente decreto. Tale onorario non può essere però superiore a lire mille. Per gli atti di consenso alla cancellazione dei privilegi iscritti nel pubblico registro automobilistico è pure dovuto al notaio l'onorario proporzionale al valore, ma ridotto ad un terzo. Esso non può essere inferiore a lire cinquanta nè superiore a lire quattrocento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-4

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