Art. 8
In vigore dal 7 feb 1945
Le riduzioni della tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.
Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-8