Art. 13
In vigore dal 7 feb 1945
È abrogata la disposizione dell'art. 15, comma, 1°, del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e ogni altra contraria a quelle del presente decreto.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
Bonomi - Tupini - De Gasperi - Pesenti -
Soleri - Casati - De Courten - Scialoja -
Arangio Ruiz - Ruini - Gullo - Cerabona -
Gronchi
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. - Petia
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-08;428#art-13