Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 7 feb 1945
È abrogata la disposizione dell'art. 15, comma, 1°, del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e ogni altra contraria a quelle del presente decreto. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi - Tupini - De Gasperi - Pesenti - Soleri - Casati - De Courten - Scialoja - Arangio Ruiz - Ruini - Gullo - Cerabona - Gronchi Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1945 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 29. - Petia
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