Art. 7

In vigore dal 17 nov 1944
Le disposizioni degli articoli 117 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall' del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.
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Art. 7 Norme complementari alle disposizioni del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici, dei cittadini italiani e stranieri gia' dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. — Testo vigente | Portale Normativo