Art. 8

In vigore dal 17 nov 1944
Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano ai titoli di studio conseguiti nei corsi di tipo universitario istituiti in Roma e Milano per i cittadini italiani colpiti dall' del R. decreto-legge 15 novembre 1938, numero 1779, sempre che tali corsi siano parificati dalle, autorità accademiche ai corsi universitari.
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