Art. 3

In vigore dal 17 nov 1944
Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione dei precedenti articoli, le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse, sono esenti dallo tasse di bollo e di concessione governativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-3

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Art. 3 Norme complementari alle disposizioni del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici, dei cittadini italiani e stranieri gia' dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. — Testo vigente | Portale Normativo