Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 17 nov 1944
Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione dei precedenti articoli, le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse, sono esenti dallo tasse di bollo e di concessione governativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-3