Art. 6
In vigore dal 17 nov 1944
Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-6