Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 17 nov 1944
Le disposizioni degli articoli 117 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall' del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;306#art-7