Art. 5

In vigore dal 24 nov 1944
La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;315#art-5

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Art. 5 Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. — Testo vigente | Portale Normativo