Art. 1
In vigore dal 24 nov 1944
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio o il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia o giustizia, per le finanze, pel tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;315#art-1