Art. 2

In vigore dal 24 nov 1944
È ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia. La Camera è ente di diritto pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-21;315#art-2

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